Abilitazioni e Attestati

ABILITAZIONE

Documento che attesta una abilitazione, ovvero la dichiarazione di "sapere", quindi conoscere le regole e/o le leggi che danno indicazioni in merito ad un'arte, un mestiere o una professione, o semplicemente per utilizzare un macchinario che richiede la conoscenza dello stesso. Per ottenere un'abilitazione occorre sempre sostenere solitamente più esami, sia teorici che pratici. Alcune abilitazioni richiedono un aggiornamento che verifica il sussistere dei presupposti tecnici che ne hanno dato origine, altre (come la patente di guida) richiedono, dopo un certo tempo, una verifica dell'idoneità fisica di colui che ha conseguito l'abilitazione stessa.

Ad es. la patente di guida.

 

ATTESTATO DI FREQUENZA

Documento che attesta la frequenza (presenza) ad un corso, seminario o altra attività a fine didattico (di apprendere) senza l'obbligo di verifica/esame.  Poichè non vi è una verifica finale dell'apprendimento, non si tratta di una abilitazione.

Gli attestati di frequenza, se coordinati all'interno di una Associazione riconosciuta, possono dare crediti formativi che permettono di ottenere, al termine di un percorso formativo che accetta i crediti stessi, abilitazioni e/o attestati e/o certificati.

Ad. es. partecipazione a Seminari e/o Convegni ecc...

 

 

CERTIFICATO O ATTESTATO DI FREQUENZA E APPRENDIMENTO

Documento che certifica e/o attesta la frequenza ad un corso e l'apprendimento di concetti, procedure e regole, ovvero la dichiarazione di "aver frequentato" ed "aver appreso". Per ottenere un certificato di frequenza e apprendimento occorre sostenere una verifica finale, scritta e/o pratica.

Ad es. corso per addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (235) oppure corso per lavoratori in quota con uso di DPI anticaduta nel contesto lavorativo specifico (A1, A2, A3 o A4), oppure corsi per addetti nei parchi acrobatici in altezza (PAA-I e/o PAA-S).

 

 

AGGIORNAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CONSEGUITA

Il D.Lgs. 81/08 all' Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al comma.6 dice che: "la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Alcune mansioni (preposto o responsabile dell'emergenza e del salvataggio) richiedono un' aggiornamento periodico, richiesto dalla specifica responsabilità di natura gestionale e organizzativa anche delle fasi di emergenza, ove è richiesto una risposta pronta ed efficace atta a soccorrere un lavoratore che, ad es., si trovi in condizione di sospensione inerte sull'imbracatura a seguito di una caduta dall'alto. 

In sede di Conferenza - Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano vengono stabiliti i parametri della formazione (la durata, i contenuti, i soggetti formatori ecc...) e degli aggiornamenti; per alcuni corsi (ad es. 235) questi parametri sono già stati deliberati, per altri occorrerà attendere disposizioni in merito.